IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  l'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio  2012»  ed
in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha  prorogato  fino  al  31
maggio 2013 lo stato  di  emergenza,  e  l'articolo  2,  che  prevede
l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione della aree colpite dal
sisma del 20 e 29 maggio  2012,  da  assegnare  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Considerato che  il  comma  2  dell'articolo  2  del  sopra  citato
decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, prevede che con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sia  stabilita  la  ripartizione  del
predetto Fondo per la ricostruzione fra  le  Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto; 
  Considerato, altresi', che la disposizione  normativa  in  rassegna
prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri siano individuati criteri generali idonei ad assicurare,  ai
fini di equita', la parita' di trattamento dei  soggetti  danneggiati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sulla  base  dei  danni
subiti dalle singole Regioni; 
  Considerata la necessita'  di  dettare  in  via  immediata  criteri
generali per la concessione, ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato
decreto-legge n. 74 del  2012,  di  contributi  per  la  riparazione,
ripristino e ricostruzione degli immobili  danneggiati,  al  fine  di
favorire  prioritariamente  il  rientro   delle   popolazioni   nelle
abitazioni, ferma restando  la  successiva  definizione  dei  criteri
relativi alle altre misure finanziate a valere sul predetto Fondo; 
  Su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,  Lombardia
e Veneto - Commissari delegati, formulata  con  nota  del  23  giugno
2012; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto  esposto  in  premessa,  per  l'anno
2012, le risorse del Fondo per la ricostruzione  delle  aree  colpite
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  sulla  base  dei  livelli  di
danneggiamento  finora  riscontrati  nelle  Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e  Veneto,  al  netto  delle  risorse  di  copertura  degli
interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del citato decreto del 6
giugno 2012, n. 74, che non  sono  effettuati  dai  Presidenti  delle
regioni  mediante  le  relative  contabilita'  speciali,  sono  cosi'
ripartite: 
    a. 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
    b. 4 % in favore della Regione Lombardia; 
    c. 1 % in favore della Regione Veneto. 
  2. La ripartizione di cui al comma 1, per gli  anni  successivi  al
2012, verra' rideterminata all'esito della  definitiva  e  asseverata
valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi
eventuali conguagli relativi all'anno 2012. 
  3. Al fine di assicurare la parita'  di  trattamento  dei  soggetti
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e  29  Maggio  2012,  ciascun
Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse
annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere: 
    a) ai proprietari ovvero  agli  usufruttuari  o  ai  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari,  degli
immobili  colpiti  dal  sisma  in  cui  era  presente   un'abitazione
principale,  un  contributo  per  la  riparazione  con  miglioramento
sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle  parti  comuni
dell'edificio, ai  sensi  dell'art.  1117  del  codice  civile,  fino
all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del  riconoscimento
del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato  puo'
tener conto della presenza di piu' abitazioni principali  nell'ambito
di un unico edificio; 
    b) ai proprietari, ovvero agli  usufruttuari  o  ai  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
abitazioni principali, per le riparazioni o la  ristrutturazione  con
miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti,  un
contributo  nel  limite  massimo  dell'80%  del   costo   ammesso   e
riconosciuto; 
    c) ai titolari delle attivita' produttive un  contributo  per  la
riparazione o  la  ricostruzione  degli  immobili  destinati  ad  uso
produttivo e  degli  impianti,  fino  all'80%  del  costo  ammesso  e
riconosciuto. 
  4. Il contributo e' erogato nel periodo temporale di  quattro  anni
dal riconoscimento del contributo. 
  5. Con provvedimenti dei Presidenti delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto - Commissari delegati,  adottati  ai  sensi  degli
articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma
3. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti